Rifiuti come fonti rinnovabili
L’Italia credo sia uno dei pochi paesi in Europa dove si disincentiva la raccolta differenziata. O almeno il vecchio ministero delle attività produttive in collaborazione con quello dell’ambiente ci avevano lasciato un decreto legislativo – quello del 5 maggio 2006 – che individuava i rifiuti e i combustibili da essi derivati ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili e all’acquisizione dei certificati verdi. Si trattava di rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti, di rifiuti della lavorazione del legno, della lavorazione di pellicce, pelli e dell’industria tessile, dei rifiuti dei processi chimici inorganici e organici, dei rifiuti della produzione di vernici e rivestimenti, di quelli prodotti da processi termici, dalla lavorazione e dal trattamento di metalli e plastica, degli oli esauriti, dei solventi organici, dei rifiuti di imballaggio, di alcuni rottami di autoveicoli, di alcuni rifiuti delle operazioni di demolizione, di quelli prodotti dal settore sanitario e veterinario, di quelli prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, oltre che dei rifiuti urbani.
Naturalmente non è difficile comprendere il senso di una scelta del genere: se si incentiva lo smaltimento dei rifiuti tramite inceneritori e lo si finanzia con i contributi destinati alle rinnovabili, va da sé che non esiste nessuna convenienza economica nel praticare la raccolta differenziata.
Fortunatamente sembra che la posizione del nuovo ministro dell’ambiente sulla questione sia molto diversa da quella del suo predecessore. Pecoraro Scanio infatti sembra voglia combattere una dura battaglia contro la vecchia legge Delega, approvata in extremis nella passata legislatura, e della quale questo decreto è figlio indiscusso.
L’uso degli inceneritori va scoraggiato in ogni modo attraverso una politica di prevenzione che punti diritta alla riduzione dei consumi, che intervenga a favorire comportamenti etici come il riutilizzo e il riciclo, che scoraggi l’uso di inutili imballaggi, favorendo magari l’utilizzo di bioplastiche, che promuova la raccolta differenziata, il compostaggio e che nel complesso si trasformi in un’opera volta a intervenire sugli stili di vita delle persone. Gli inceneritori vanno chiamati con il loro vero nome, termovalorizzatore è un termine che non rende merito a una pratica anti-economica che ha un impatto devastante sulla nostra salute. Questi devono essere gli obiettivi del nuovo governo. Questo è quello che, nel nostro piccolo, ci auspichiamo anche noi. Leggi Un po’ di chiarezza sugli inceneritori.
da emiliano
Ultimo commento:
di Paola il 01/1/70
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giugno 19th, 2006 at 17:47
A Milano un “dirigente scolastico” ha presentato al consiglio d’istituto della scuola un progetto europeo sui rifiuti elagorato da studenti, genitori e docenti, come viaggio di piacere dell’insegnate referente e lo ha fatto bocciare, RIFIUTANDOSI di firmare e spedire il progetto all’Agenzia del Comenius di Firenze!!!
Si commenta da solo!!!
Se c’è qualcuno che desidera maggiori informazioni mi può scrivere
giugno 20th, 2006 at 11:31
Ho letto l’articolo sui rifiuti assimilati alle fonti rinnovabili e ne condivido sostanzialmente i contenuti
Al riguardo ritengo opportuno evidenziare alcuni elementi di discordanza con la normativa comunitaria di riferimento, in particolare con la Direttiva Comunitaria 2001/77 attuata nell’ordinamento giuridico nazionale con il d.lgs.n°387/2003.
La difformità deriva principalmente dalla decisione di ammettere al regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili tipologie di rifiuti – nella specie quelle rientranti nella definizione di frazione non biodegradabile- che non trovano alcun riscontro nel gruppo delle fonti energetiche.
In tal senso si era già espressa fin dal 2003 la stessa Commissione Europea, tramite il Commissario ai Trasporti e energia, che, in risposta ad una interrogazione parlamentare , ha affermato che “la frazione non biodegradabile dei rifiuti non può essere considerata fonte di energia rinnovabile” e che “le disposizioni specifiche della disciplina comunitaria relative agli aiuti destinati alle fonti energetiche rinnovabili sono applicabili soltanto alle fonti rinnovabili che rispondono alla definizione dell’articolo 2 della Direttiva 2001/77/CE”
Ulteriore difformità che mi preme fare emergere è il mancato rispetto della gerarchia comunitaria in materia di trattamento rifiuti che, al riguardo prevede prima il recupero in termini di materia poi quello in termini di energia. In questo caso, si privilegia, invece quello energetico.